ROSA NEL PUGNO
VISITA IL NUOVO SITO
BLOG    PRIMA    BIOGRAFIA    COMUNICATI    IN PARLAMENTO    INTERVENTI    APPUNTAMENTI    CERCA
Iniziative in evidenza
 
 
 
 
 
7 Febbraio 2007 - Interrogazione
REFERENDUM REGIONALE IMPOSSIBILE IN UMBRIA. INTERROGAZIONE CONTRO L'ENNESSIMO RINVIO
 
 
 
 
 
 
REFERENDUM REGIONALE IMPOSSIBILE IN UMBRIA. INTERROGAZIONE CONTRO L'ENNESSIMO RINVIO
7 Febbraio 2007

Interrogazione al ministro degli Interni  presentata dai deputati radicali della Rosa nel Pugno Donatella Poretti, Marco Beltrandi, Daniele Capezzone, Sergio D'Elia, Bruno Mellano, Maurizio Turco (4-02713)
 
Premesso che:
 
- la Costituzione della Repubblica italiana all'articolo 123 prevede il diritto dei cittadini: «di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione»;
- tale norma costituzionale è recepita dallo Statuto della Regione Umbria all'articolo 22: «La Regione riconosce il referendum quale istituto di democrazia partecipativa e ne favorisce l'utilizzazione»;
- il 14 settembre 2004 un comitato di cittadini umbri ha depositato un quesito referendario regionale per l'abrogazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 15/72, avente per oggetto: «Indennità ai Consiglieri regionali», corredato delle necessarie firme tutte debitamente autenticate;
- il 27 gennaio 2005 con decreto n. 12 la Presidente della giunta regionale dell'Umbria, Maria Rita Lorenzetti, ha convocato i comizi elettorali referendari per il 5 giugno 2005, poi sospesi dalla stessa il 30 marzo 2005 con delibera n. 605 della giunta regionale, per concomitanza con le elezioni regionali;
- l'11 ottobre 2005 con decreto n. 270 la Presidente Lorenzetti ha nuovamente convocato i comizi elettorali referendari per l'11 giugno 2006, poi sospesi con decreto del 7 aprile 2006 dal Presidente della Corte d'Appello di Perugia, per concomitanza con le elezioni parlamentari;
- il 13 dicembre 2006 con decreto n. 229 la Presidente Maria Rita Lorenzetti ha riconvocato i comizi elettorali referendari per il 10 giugno 2007. Esistono forti timori che il referendum venga rinviato nuovamente per concomitanza con le elezioni comunali di Deruta e Todi, così da impedire ancora una volta ai cittadini umbri l'esercizio democratico dei loro diritti costituzionali;
- il mancato svolgimento di referendum popolari regionali in Umbria si è verificato già in altre occasioni: nel 1990 il referendum contro le centrali a carbone per successivi rinvii fino alla modifica del Piano energetico regionale), in tempi più recenti il referendum per l'abrogazione dei Consorzi di bonifica (per successivi rinvii fino alla modifica dello statuto regionale che al comma 2 dell'articolo 24 esclude dalle possibili richieste referendarie le leggi di governo del territorio), nonché quello recentissimo sullo statuto regionale (per impossibilità del Comitato referendario di raccogliere firme su moduli dichiarati inammissibili dal Consiglio di Stato ma mai rettificati dagli uffici regionali competenti);
- tali continui rinvii siano motivati da un'errata interpretazione del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 4 luglio 1997, laddove afferma «il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche, nazionali o amministrative nel primo semestre dell'anno». Infatti risulta evidente come lo spirito e la lettera della legge intendono elezioni nazionali, politiche o amministrative (generali), interessanti cioè l'intero collegio regionale; non è evidentemente pensabile il rinvio di un referendum regionale per elezioni parziali su di un unico collegio o su un solo o comunque solo alcuni comuni della regione Umbria;
- come soprattutto alla luce dell'articolo 22 dello statuto: «La Regione ... ne favorisce l'utilizzazione» è d'obbligo un'interpretazione favorevole allo svolgimento referendario, o quanto meno l'utilizzo da parte della Presidente Lorenzetti degli strumenti forniti dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 22/97: «Nell'ipotesi di sospensione del referendum già indetto ... il Presidente della giunta regionale ... può fissare la nuova data di convocazione in una domenica compresa tra il 1o ottobre ed il 15 novembre dello stesso anno»;
- come invece, l'interpretazione restrittiva della Presidente Lorenzetti e dello stesso Presidente della Corte d'Appello di Perugia, rende nei fatti impossibile l'attuazione del disposto costituzionale e soprattutto dell'articolo 22 dello statuto e come la loro ostinazione a non «favorire l'utilizzazione» dello strumento referendario, viola sia lo spirito, che la lettera della Costituzione, dello statuto e della legge regionale. È evidente infatti come ogni anno vi è in Umbria come in qualunque altra regione italiana una qualche elezione parziale: comunale od altro -: 

per sapere: 

- se non intenda adottare iniziative normative di rango costituzionale per chiarire i requisiti minimi ai quali deve conformarsi l'autonomia statutaria e normativa delle regioni nel disciplinare l'esercizio del referendum regionale, a garanzia di un diritto politico fondamentale dei cittadini.
Realizzato da SitiLab